Sempre più imprese usano l'AI per leggere i bandi e preparare le offerte. Ecco cosa chiede oggi ANAC, cosa resta sotto la tua responsabilità e come usarla bene.
Redazione RediGo · aggiornato al 17/10/2026 · testo del D.Lgs. 36/2023 vigente, con il correttivo D.Lgs. 209/2024
In breve: sì, si può usare l'intelligenza artificiale per preparare un'offerta, ma in modo dichiarato e sotto il controllo di chi firma. Il bando tipo ANAC n. 1 aggiornato con la delibera n. 148 del 1° aprile 2026 chiede al concorrente di dichiarare nella domanda di partecipazione se ha usato sistemi di AI per redigere l'offerta tecnica e se li userà nell'esecuzione, nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), della legge 132/2025 e delle norme sulla protezione dei dati. La responsabilità di ciò che presenti resta sempre tua.
Il modello di domanda di partecipazione del bando tipo n. 1 (servizi e forniture sopra soglia, con offerta economicamente più vantaggiosa) contiene una sezione "Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale" con due scelte:
Una seconda dichiarazione riguarda l'esecuzione: se in caso di aggiudicazione userai sistemi di AI per svolgere il contratto.
Per i servizi intellettuali resi da professionisti la richiesta è più precisa: vanno indicati i sistemi usati e le parti dell'offerta tecnica in cui sono stati usati, per attività "meramente strumentali e di supporto"; nell'esecuzione va assicurata la prevalenza del lavoro intellettuale, con controllo e verifica dei risultati. Un'impostazione simile c'è nel bando tipo n. 2/2026 per i servizi di ingegneria e architettura (delibera n. 153 del 15 aprile 2026, sintesi).
Il bando tipo è un modello: ogni stazione appaltante lo adatta. Nelle gare di lavori o sotto soglia la dichiarazione può esserci o no. Verifica sempre nel disciplinare e nella modulistica se è richiesta e in che forma.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 4546 del 3 marzo 2025, ha respinto il ricorso di un concorrente che contestava l'offerta vincitrice perché proponeva di usare l'AI in alcune attività del servizio: l'uso dell'AI, di per sé, non giustifica l'esclusione (Assolombarda). Conta la qualità della proposta e la sua affidabilità, come per qualunque altro strumento.
I documenti di gara sono pubblici, ma la tua offerta contiene prezzi, know-how e dati del personale. Prima di caricarla in uno strumento AI:
In RediGo i documenti e il contesto aziendale dei clienti non vengono usati per addestrare modelli né condivisi con altri clienti.
RediGo nasce proprio per la parte di lettura e preparazione: le Incongruenze AI segnalano i punti dei documenti che non tornano con il riferimento esatto, le Buste AI preparano le bozze dai criteri del bando e dal tuo profilo. La revisione finale e la firma restano al tuo team, che poi dichiara l'uso dell'AI se il bando lo chiede. Vedi anche la guida all'offerta tecnica.
Sì, il Codice non lo vieta. Ma se il disciplinare lo prevede, come nel bando tipo ANAC n. 1 aggiornato nel 2026, va dichiarato nella domanda di partecipazione, e la responsabilità dei contenuti resta dell'impresa che firma.
Il bando tipo n. 1 aggiornato con la delibera 148/2026 chiede di dichiarare se si sono usati sistemi di AI per redigere l'offerta tecnica e se si useranno nell'esecuzione, nel rispetto di AI Act, legge 132/2025 e norme privacy. Per i professionisti vanno indicati sistemi e parti dell'offerta interessate.
Di per sé no: il TAR Lazio (sent. 4546/2025) ha escluso che l'uso dell'AI giustifichi da solo l'esclusione. Può pesare invece una dichiarazione falsa o un contenuto inaffidabile.
Non necessariamente. Il bando tipo è un modello che ogni stazione appaltante adatta: verifica nel disciplinare e nella modulistica della singola gara.
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