Per partecipare a una gara servono i requisiti generali: non avere cause di esclusione. Il Codice le divide in automatiche e non automatiche.
Redazione RediGo · aggiornato al 24/09/2026 · testo del D.Lgs. 36/2023 vigente, con il correttivo D.Lgs. 209/2024
Si è esclusi automaticamente (art. 94) in caso di:
La stazione appaltante esclude dopo averlo accertato (art. 95): gravi infrazioni su sicurezza, ambiente e lavoro, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, offerte riconducibili a un unico centro decisionale, illecito professionale grave. Contano anche le violazioni fiscali non definitive pari ad almeno il 10% del valore dell'appalto e comunque non inferiori a 35.000 €.
Servono tre condizioni insieme: elementi sufficienti, idoneità a incidere sull'affidabilità dell'impresa e adeguati mezzi di prova. I casi sono elencati in modo tassativo (art. 98): per esempio sanzioni antitrust, informazioni false, gravi inadempimenti in contratti precedenti con risoluzione, gravi inadempimenti verso i subappaltatori.
Chi è in una causa di esclusione può evitarla dimostrando di aver risarcito o essersi impegnato a risarcire il danno, di aver collaborato con le autorità e di aver adottato misure concrete tecniche, organizzative e sul personale (art. 96). Non vale per le violazioni fiscali e contributive. La situazione va comunicata con l'offerta.
Se la sentenza non fissa una durata: in modo perpetuo, per 7 o per 5 anni secondo i casi. Le cause non automatiche contano per tre anni.
Tramite il FVOE e le banche dati pubbliche; la stazione appaltante non può chiederti documenti che sono già lì (art. 99). Nel DGUE i requisiti generali si dichiarano nella parte III.
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