Quando da solo non hai tutti i requisiti, puoi partecipare in raggruppamento con altre imprese. Ecco le regole principali.
Redazione RediGo · aggiornato al 24/09/2026 · testo del D.Lgs. 36/2023 vigente, con il correttivo D.Lgs. 209/2024
Oltre alle singole imprese: consorzi di cooperative e artigiani, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei (RTI), consorzi ordinari, reti d'impresa e GEIE (art. 65).
Puoi partecipare anche con un raggruppamento non ancora costituito: l'offerta la firmano tutte le imprese, con l'impegno a dare in caso di aggiudicazione un mandato collettivo speciale alla mandataria (art. 68). Il mandato è unico, per scrittura privata autenticata, gratuito e irrevocabile; la mandataria rappresenta tutti anche in giudizio.
Tutte le imprese del raggruppamento rispondono in solido verso la stazione appaltante.
Un membro che perde i requisiti può essere estromesso o sostituito, purché l'offerta non cambi nella sostanza (art. 97). Un'impresa può recedere se le altre hanno i requisiti, anche se ne resta una sola. Non si può partecipare alla stessa gara in più raggruppamenti, o da soli e in raggruppamento, se c'è un unico centro decisionale.
Almeno tre imprese, per almeno cinque anni, con una struttura comune (art. 67). Nei servizi e forniture i requisiti si calcolano in capo al consorzio; nei lavori dipende se esegue con la propria struttura o tramite consorziate designate. Non si può far parte di più consorzi stabili.
Nel raggruppamento ogni impresa esegue la sua parte; con l'avvalimento l'ausiliaria presta i requisiti ma non entra nel contratto. RediGo, confrontando il bando con il tuo profilo, ti segnala quando ti manca una categoria o una classifica.
Una demo di 30 minuti sui tuoi bandi reali. Senza impegno.