Il subappalto permette di affidare a terzi parte delle prestazioni. Il Codice lo consente con limiti precisi e con l'autorizzazione della stazione appaltante.
Redazione RediGo · aggiornato al 24/09/2026 · testo del D.Lgs. 36/2023 vigente, con il correttivo D.Lgs. 209/2024
È nullo affidare a terzi l'intera esecuzione del contratto o la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 119).
È ammesso, ma i documenti di gara indicano le prestazioni che non possono essere subappaltate ulteriormente.
Appaltatore e subappaltatore rispondono in solido. Per micro e piccole imprese subappaltatrici è previsto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante.
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