Nelle procedure negoziate sotto soglia partecipa solo chi è invitato. Gli inviti arrivano da indagini di mercato ed elenchi di operatori, con il limite della rotazione: ecco come aumentare le probabilità di esserci.
Redazione RediGo · 15 ottobre 2026
In sintesi: sotto le soglie europee, per lavori da 150.000 € e per servizi e forniture da 140.000 €, le stazioni appaltanti usano spesso la procedura negoziata senza bando (art. 50 del D.Lgs. 36/2023), consultando almeno 5 operatori (10 per i lavori da 1 milione in su). Gli operatori sono scelti tramite indagini di mercato o elenchi di operatori economici. Dal correttivo D.Lgs. 209/2024 la stazione appaltante deve anche pubblicare sul proprio sito l'avvio della consultazione (comma 2-bis). Per essere invitati bisogna quindi presidiare avvisi ed elenchi, essere abilitati sul MEPA nelle categorie giuste e conoscere il principio di rotazione (art. 49), che limita il reinvito del contraente uscente.
Il Codice distingue le procedure sotto soglia in base all'importo:
| Importo | Procedura |
|---|---|
| Lavori sotto 150.000 € | Affidamento diretto, anche senza consultare più operatori |
| Servizi e forniture sotto 140.000 € | Affidamento diretto |
| Lavori da 150.000 € a meno di 1.000.000 € | Negoziata senza bando, almeno 5 operatori |
| Lavori da 1.000.000 € alla soglia UE (5.404.000 €) | Negoziata senza bando, almeno 10 operatori, salva la procedura ordinaria |
| Servizi e forniture da 140.000 € alla soglia UE | Negoziata senza bando, almeno 5 operatori |
Il numero minimo di operatori vale "ove esistenti": la stazione appaltante può invitarne di più. Le fasce sono spiegate nel dettaglio nelle guide all'affidamento diretto e alla procedura negoziata; per capire subito quale procedura si applica a un importo c'è lo strumento quale procedura.
Le lettere c), d) ed e) dell'articolo 50 sono chiare: gli operatori da consultare sono individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, gestiti con le modalità dell'allegato II.1. Ci sono quindi due porte d'ingresso.
La stazione appaltante pubblica un avviso con cui chiede agli operatori interessati di manifestare interesse a essere invitati. L'avviso indica di solito oggetto, importo, requisiti, criteri per scegliere gli operatori da invitare e un termine per rispondere. È lo strumento più aperto: chiunque abbia i requisiti può candidarsi. Rispondere bene significa:
Se le manifestazioni di interesse sono più degli operatori da invitare, la scelta segue i criteri dell'avviso. L'articolo 50 aggiunge un punto importante: le stazioni appaltanti non possono usare il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, se non in situazioni particolari e specificamente motivate.
Molti enti tengono un elenco, o albo fornitori, da cui attingere per gli inviti. Ci si iscrive per categoria merceologica o di opere e per fascia di importo, di solito sulla piattaforma telematica dell'ente, e si aggiornano i dati nel tempo. L'iscrizione non dà diritto all'invito, ma senza iscrizione quell'ente può non vederti mai. Conviene iscriversi agli elenchi delle stazioni appaltanti del proprio territorio e del proprio settore, tenere aggiornati documenti e categorie e controllare le eventuali scadenze di rinnovo.
Il correttivo D.Lgs. 209/2024 ha introdotto il comma 2-bis: per le procedure negoziate di cui alle lettere c), d) ed e), la stazione appaltante pubblica sul proprio sito l'avvio della consultazione. Lo stesso articolo prevede che siano pubblicati sul sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati (comma 2) e che l'avviso sui risultati della procedura contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati (comma 9).
Per un'impresa sono informazioni utili in due modi. In tempo reale, perché sai che una procedura nella tua categoria è partita. Nel medio periodo, perché leggendo chi è stato invitato e chi ha vinto capisci quali enti lavorano nel tuo settore, con quali operatori e con quale frequenza. È un lavoro di monitoraggio che richiede costanza: le stesse informazioni, aggregate dai dati ANAC, sono quelle che la Market Intelligence di RediGo organizza per stazione appaltante e per impresa.
La rotazione è il motivo per cui chi ha appena vinto una negoziata spesso non viene reinvitato alla successiva. Le regole dell'articolo 49 vanno conosciute bene, perché funzionano a favore di chi non è il contraente uscente.
In pratica: se un concorrente ha vinto l'ultimo affidamento della stessa categoria presso un ente, alla prossima procedura negoziata di quella fascia quell'ente dovrà cercare altri operatori. È il momento in cui essere iscritti al suo elenco, o rispondere alla sua indagine di mercato, fa la differenza.
Per beni, servizi e lavori di manutenzione molte amministrazioni usano il MEPA di Consip, dove possono lanciare una Richiesta di Offerta (RdO) agli operatori abilitati nella categoria interessata. Anche qui la regola è semplice: chi non è abilitato non riceve le RdO. I passaggi principali:
Scegli le categorie con attenzione: troppo poche e non ricevi richieste, troppo generiche e ricevi richieste per cui non sei competitivo. Un quadro delle altre piattaforme è nella pagina sulle piattaforme di e-procurement.
Una buona notizia per chi partecipa alle negoziate: sotto soglia la garanzia provvisoria di norma non è richiesta. Nelle procedure negoziate può essere chiesta solo per esigenze motivate e comunque non oltre l'1% (art. 53). La garanzia definitiva è del 5%, esonerabile con motivazione. Non si applicano le riduzioni previste sopra soglia dall'articolo 106 né gli aumenti dell'articolo 117. Altri dettagli nella guida alle gare sotto soglia.
Per le gare sopra soglia, che sono pubbliche, il punto di partenza sono i bandi di gara aperti e le gare per regione.
Fonti: art. 50, art. 49 e art. 53 del D.Lgs. 36/2023; Wiki Acquisti in rete PA.
Rispondendo agli avvisi di indagine di mercato o iscrivendosi agli elenchi di operatori economici della stazione appaltante: l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 prevede che gli operatori siano individuati con questi due strumenti.
Di regola no. L'art. 50 vieta il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale, salvo situazioni particolari e specificamente motivate.
No. Il divieto dell'art. 49, comma 2, riguarda il contraente uscente, cioè chi ha vinto l'affidamento precedente nella stessa categoria, non chi è stato invitato senza vincere.
Sul sito della stazione appaltante: lo prevede il comma 2-bis dell'art. 50, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, per le negoziate di lavori, servizi e forniture.
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