Appalti riservati, convenzioni di inserimento lavorativo, co-progettazione con gli enti pubblici: per una cooperativa sociale le strade sono diverse dalla gara ordinaria. RediGo ti aiuta a non perderle.
Una cooperativa sociale può lavorare con la PA in quattro modi: partecipando alle gare ordinarie come ogni impresa, agli appalti riservati a chi ha come scopo l'integrazione di persone con disabilità o svantaggiate, alle convenzioni riservate alle cooperative di tipo B sotto soglia e, per le attività di interesse generale, ai percorsi di co-programmazione e co-progettazione del Codice del Terzo settore. Sono istituti diversi, con regole diverse.
Le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle gare, o l'esecuzione, a operatori economici, cooperative sociali e loro consorzi che hanno come scopo principale l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate, oppure a chi opera nell'ambito di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30% dei lavoratori è composto da persone con disabilità o svantaggiate. Il bando deve dichiarare espressamente che l'appalto è riservato (art. 61 D.Lgs. 36/2023). Per definire le persone svantaggiate la norma rinvia alla legge 381/1991 e alla legge 68/1999.
Attenzione: l'appalto riservato resta una gara, con requisiti, offerta e criteri di aggiudicazione. La riserva limita chi può partecipare, non semplifica la documentazione.
La legge 381/1991 (art. 5) consente agli enti pubblici di stipulare convenzioni con le cooperative di tipo B per forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, sotto la soglia europea, per creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate. Secondo l'ANAC, quando le cooperative interessate sono più d'una l'ente dovrebbe promuovere un confronto competitivo tra loro (documento ANAC). Servizi tipici: pulizie, manutenzione del verde, gestione di parcheggi, piccoli servizi ambientali.
L'art. 55 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) prevede che le amministrazioni coinvolgano attivamente gli enti del Terzo settore nella programmazione e organizzazione degli interventi, attraverso co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. Il Codice dei contratti riconosce questi modelli di amministrazione condivisa e chiarisce che gli istituti del Titolo VII del Codice del Terzo settore non rientrano nel suo campo di applicazione (art. 6 D.Lgs. 36/2023). In pratica, si partecipa rispondendo ad avvisi pubblici di co-progettazione, non a bandi di gara: tempi, documenti e criteri sono diversi.
Per le gare ordinarie valgono le stesse regole delle imprese: leggi la guida su come partecipare a una gara e quella sui raggruppamenti e consorzi.
No. L'appalto riservato limita la partecipazione ai soggetti indicati dall'art. 61 del D.Lgs. 36/2023, ma resta una procedura con requisiti, offerte e criteri di aggiudicazione. Il bando deve dichiarare espressamente la riserva.
Per i programmi di lavoro protetti l'art. 61 richiede che almeno il 30% dei lavoratori sia composto da persone con disabilità o svantaggiate. Anche la legge 381/1991 prevede per le cooperative di tipo B almeno il 30% di persone svantaggiate.
RediGo monitora le gare e gli avvisi pubblicati sulle fonti pubbliche ufficiali. Gli avvisi di co-progettazione pubblicati solo sui siti dei singoli enti potrebbero non essere coperti: verifica in demo sulle tue aree.
No. L'art. 6 del D.Lgs. 36/2023 esclude dal suo campo di applicazione gli istituti del Titolo VII del Codice del Terzo settore, tra cui la co-progettazione dell'art. 55, che seguono le proprie regole e i principi della legge 241/1990.
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